Cedolare secca 2020: scopri cosa cambia [Ultime Novità]

Cedolare secca 2020: scopri cosa cambia [Ultime Novità]

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 93 E del 12 novembre 2019, avente ad oggetto: “Articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – Versamenti in acconto – Chiarimenti”, ha fornito indicazioni utili circa la quantificazione degli acconti Irpef, Irap e Ires.

In particolare, sino ad ora il pagamento dell’acconto, nel caso di importi superiori a 257,52 euro, poteva essere effettuato in 2 rate, cosi calcolate:

  • 40% entro il 30 giugno;
  • 60% entro il 30 novembre.

D’ora in avanti, con la Risoluzione 93/E del 12 Novembre, cambieranno sia gli importi dovuti che le percentuali delle due rate.

 

Le nuove istruzioni del fisco sulla cedolare secca per il 2020    

A partire dal 2020, infatti, l’importo totale dell’acconto sarà pari al 90% dell’imposta dovuta cosi calcolata:

  • 45% entro il 30 giugno;
  • 45% entro il 30 novembre.

Infine, in relazione alla seconda rata del 30 novembre 2019 l’importo da pagare sarà del 50%, che sommato al 40% della prima rata colma l’importo dell’acconto previsto, come già detto, del 90%.

 

La Risoluzione, quindi, modifica, per taluni soggetti, la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, rimodulandoli in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50%, anziché 40% e 60%. La modifica si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 cioè coloro che contestualmente:

·       esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;

·       dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

·       applicano il regime forfettario agevolato 

·       applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

·       determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;

·       ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

 

Quanto all’ambito oggettivo, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019, anche:

·       all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari. E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione all’ambito soggettivo, con la citata risoluzione n. 64/E del 2019;

·       alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

 

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata nella misura del 50 per cento ovvero l’unico versamento nella misura del 90 per cento.

 

In altri termini, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la seconda rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40 per cento; quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90 per cento.

 

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 93 del 12 novembre 2019.pdf 

 

 

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