Chi è obbligato a nominare un RPD?

Chi è obbligato a nominare un RPD?

La nomina del RPD è obbligatoria per tutte le autorità pubbliche, nonché per le attività il cui esercizio comporta la manipolazione di dati in larga scala per speciali categorie di dati, tra i quali i dati sanitari (Art. 37, Par. 1 GDPR).

Nel testo del GDPR non viene specificata la misura o la quantità di dati definita “larga scala” e al momento le stessa Commissione Europea, nonché il Garante della Privacy, interpretano la norma in modo diverso sull’obbligatorietà di nomina del RPD per gli studi medico-odontoiatrici.

Secondo il Considerando 91, infatti, gli studi medici, odontoiatrici e professionali con un solo titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti non sono obbligati a nominare un RPD.

Tuttavia, se lo studio medico è convenizionato con il SSN, il Garante della Privacy raccomanda fortemente di nominare un RPD.

Maggiori chiarimenti saranno forniti prossimamente dal Garante della Privacy, per cui occorrerà attendere il lavoro del Legislatore per una definizione definitiva. Tuttavia, essere eventualmente esentati dalla nomina di un RPD non solleva il titolare dello studio da tutte le responsabilità e dalle attività sancite dal GDPR.

I requisiti di protezione dei dati sanciti dall’Art. 32, il controllo degli accessi ed il registro delle attività sancite dall’Art. 30 sono comunque previsti dal nuovo regolamento, quindi dovranno essere realizzati e verificabili dalle autorità di controllo.

Per soddisfare questi requisiti, lo studio medico-odontoiatrico può comunque decidere di nominare un RPD, anche qualora non ne fosse obbligato. Nel caso di nomina di un RPD, sia essa obbligatoria o volontaria, occorre seguire le linee-guida descritte nelle domande successive.