CONCILIAZIONI IN SEDE SINDACALE

CONCILIAZIONI IN SEDE SINDACALE

 

 

La conciliazione in sede sindacale è disciplinata dall’art. 412-ter c.p.c. secondo il quale “la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Raggiunto l’accordo, viene redatto il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali, viene depositato, a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale, presso la Direzione territoriale del Lavoro che ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito, a norma dell’art. 411 c.p.c., nella cancelleria del Tribunale competente.

In questo modo anche l’accordo raggiunto in sede sindacale può acquistare efficacia esecutiva come avviene per il verbale di conciliazione amministrativa.


MODULISTICA:

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