Cedolare secca 2020: confermata l’aliquota al 10%

Cedolare secca 2020: confermata l’aliquota  al 10%

 

Scampato pericolo per la Cedolare secca per l'anno 2020: confermata l’aliquota al 10% per l’imposta che sostituisce l’Irpef per chi dà in affitto un appartamento a canone concordato. 

 

Non salirà al 12,5 per cento come si era paventato nei giorni scorsi ma resterà al 10 per cento, come è oggi, e diventerà strutturale. 

 

Per le agevolazioni e in previsione delle verifiche fiscali sugli affitti concordati è obbligatoria l’attestazione delle associazioni di proprietà o degli inquilini quali Confproprietà.

 

Che cos’è la cedolare secca 

La “cedolare secca” consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile) in misura fissa anche per l’anno 2020 di un’aliquota del 10%. 

 

Vantaggi 

L’attestazione “cedolare secca” costituisce elemento necessario per poter usufruire delle agevolazioni fiscali sia per gli inquilini che per i proprietari: 

·      Se si opta per la cedolare secca, l’aliquota da pagare è del 10% invece che del 21%

·      Il canone, ai fini Irpef, lato proprietario, già ridotto ordinariamente del 5%, ha un’ulteriore riduzione del 30% anziché del 15%. 

·      Abbattimento, per alcuni comuni, dell’Imu e Tasi al 75% (cioè, abbattimento del 25%)

·      L’applicazione dell’imposta nella forma della cedolare secca sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione;

·      Agli inquilini titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) euro 495,80, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41;

·      Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione nonché ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41;

·      Le detrazioni predette, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole;

·      Detrazione del 19% dell’imposta lorda sui canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni.

 

Attenzione: la cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Attenzione: è possibile optare per la cedolare secca non solo alla registrazione del contratto ma anche negli anni successivi. Nel caso in cui l’opzione non viene esercitata dall’inizio, la registrazione seguirà le regole ordinarie: in tal caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili. 

 

In caso di proroga del contratto di locazione

In caso di proroga del contratto con cedolare secca, è necessario confermare tale opzione contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.

Beneficiari

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, salvo quanto previsto per i locali commerciali classificati nella categoria C1 (novità introdotta dalle legge di bilancio 2019).

L'opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro,purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (Dl 47/2014).

 

Immobili ammissibili

L’opzione cedolare secca può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.

In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.

L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.

Attenzione: l’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i “contratti di locazione di tipo strumentale” stipulati nel 2019. I locali commerciali, però, devono essere classificati nella categoria catastale C/1 ed avere una superficie fino a max 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. In questo caso, l’aliquota applicabile è del 21%

 

Durata dell’opzione

L’opzione cedolare secca si applica per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Il locatore ha, comunque, la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.

La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.

 

Quanto si paga

Dal 2013, nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988) -si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia- l'aliquota per questi contratti è pari al 15% (Dl 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. 

Il Dl 47/2014 ha disposto che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Infine, con la legge di bilancio 2018 è stata prorogata di altri 2 anni (2018 e 2019) l’aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone concordato.

 

Effetti della cedolare sul reddito

Il reddito assoggettato a cedolare:

  • è escluso dal reddito complessivo
  • sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni

Il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Ricordiamo che Confproprietà fa parte della galassia di Assimea e, oltre aI Servizio di Stipulazione dei Contratti di Locazione a Canone Concordato in quanto organizzazione firmataria dell’intesa locale della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo, fornisce assistenza e consulenza in materia di: Stipulazione Contratti Liberi, Stipula Contratti Transitori, Stipula Locazioni Brevi,  Stipula Contratti Studenti Universitari, Assistenza e Consulenza in materia condominiale, Assistenza e Consulenza in materia di Sisma Bonus, Ecobonus e Cessione del Credito in materia condominiale (cd. Cappotto Termico), Assistenza e Consulenza a giovani e startup per redazione atti e documenti in materia di Microcredito in quanto Partner Ufficiale dell’Ente Nazionale per il Microcredito. 

Rivolgiti a ConfProprietà ed in pochi minuti, previa verifica delle condizioni di merito, otterrai l’attestazione di conformità.

Si avvisano le SS.LL. che Confproprietà, Associazione aderente ad Assimea, a partire dal 4 Novembre 2019, è pienamente operativo in Via Armando Diaz 8 e riceve il pubblico nei giorni di Lunedi, Mercoledi e Venerdì, dalle ore 10:00 alle 18:00.

 

I soggetti interessati possono telefonare anticipatamente e fissare appuntamento secondo la disponibilità dei consulenti di Confproprietà (vedi numeri sotto).

 

Per maggiori informazioni ed ulteriori chiarimenti, compila il Modulo di Contatto qui sotto e sarai ricontattato da un Responsabile di Confproprietà.

 

 

Lo SPORTELLO CONFPROPRIETA’ NAPOLI lo trovate a:

Via Armando Diaz, 8  – 80134 NAPOLI

Telefoni per appuntamento ed informazioni:

Tel. 081.5515795 – Cell. 333.7121536

Giorni di ricevimento e orario: Lun-Mer-Ven, 10.00 - 18.00

 

 

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