Si può nominare un RPD esterno allo studio?

Si può nominare un RPD esterno allo studio?

La funzione di RPD può essere svolta da un fornitore esterno di servizi e non deve necessariamente essere un dipendente effettivo dello studio medico-odontoiatrico, purché la funzione sia esercitata sulla base di un contratto stipulato tra il titolare dello studio ed una persona fisica oppure giuridica (Art. 36 GDPR), quindi una società.

Per fare un esempio: lo studio delega la responsabilità al fornitore del proprio software gestionale (attraverso un accordo sul trattamento dei dati che fornisce il fornitore del software), che nominerà un RPD per tutti i dati contenuti nei propri server e gestiti attraverso il software.

Ma occorre fare attenzione, poiché questo sarà possibile solo nel caso in cui il gestionale sia un software in cloud, dato che la tecnologia cloud permette di controllare alla fonte tutti i dati degli studi.

Gli studi che utilizzano un software in cloud, infatti, interagiscono con dati contenuti in un server remoto e non sul pc locale. Per questo motivo, la società fornitrice del software ha la responsabilità di nominare un RPD ed attenersi a tutte le normative del GDPR, senza che la nomina del RPD ricada sullo studio.

Per tutti gli altri eventuali dati che lo studio conserva fisicamente sui propri dispositivi (o in cartaceo), invece, il responsabile del trattamento dei dati (il titolare dello studio) deve conformarsi alle norme sancite dal GDPR sotto la propria responsabilità.