Codici ATECO per la locazioni turistiche

24.05.2025

L'art. 1 commi 595 e 596 della L. 30 dicembre 2020 n. 178 ha introdotto una presunzione assoluta di svolgimento dell'attività imprenditoriale nel caso in cui una persona fisica destini alla locazione breve, ex art. 4 del DL 50/2017, più di quattro appartamenti.

La locazione breve non significa necessariamente locazione turistica, quando si supera il limite dei quattro appartamenti scattano i presupposti per l'esercizio di una "attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"( ex art. 2082 c.c.) e vi è l'obbligo di richiedere l'iscrizione al Registro Imprese come imprenditore individuale oltre che l'apertura della PIVA.

Il Ministero delle Finanze, con la risoluzione 31 dicembre 1986 n. 9, ha precisato, che l'affitto di camere ammobiliate, con prestazione di servizi accessori, (consegna e il cambio della biancheria e riassetto del locale), pur in mancanza di organizzazione esterna, configuri una attività commerciale.

Invece, la mera fornitura di appartamenti ammobiliati e camere mobiliate dietro corrispettivo, e non accompagnata dalla prestazione di servizi accessori, non è un'attività imprenditoriale.

Con la risposta a interpello n. 278 del 26 agosto 2020, le Entrate hanno affermato che, per la verifica dello svolgimento dell'attività in forma imprenditoriale non si debba fare riferimento alle normative regionali in tema di attività e strutture turistiche, ma occorra verificare la fornitura, insieme alla messa a disposizione dell'abitazione, di servizi aggiuntivi che non presentino una necessaria connessione con le finalità residenziali degli immobili, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari locate. 

La mera messa a disposizione, insieme all'abitazione, anche delle utenze, la fornitura iniziale di biancheria e la pulizia finale, in assenza di un'organizzazione sottostante, non configurano un'attività imprenditoriale.

L'Agenzia delle Entrate ritiene quindi che lo svolgimento dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è caratterizzato da:

  • destinazione a locazione breve di più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta senza possibilità di prova contraria;
  • oppure, a prescindere dal numero di unità destinate a tale attività e quindi anche un solo appartamento, qualora vengano forniti, insieme alla locazione, anche servizi aggiuntivi e vi sia una organizzazione di mezzi e risorse umane per la gestione dell'attività.

In presenza di tali presupposti occorre richiedere l'iscrizione al Registro delle imprese dell'attività utilizzando la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 e più specificatamente la divisione 55 "Servizi di alloggio" che prevede la fornitura di alloggi per soggiorni di breve durata.

In particolare, la classe 55.20 (servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata) e più precisamente sulla sottocategoria 55.20.42 – Servizi di alloggio in camere, case ed appartamenti per vacanze – comprende i servizi di alloggio forniti da famiglie private, da affittacamere, oppure in case e appartamenti per vacanze, in case e appartamenti per turisti per un periodo inferiore a un anno.

La Camera di Commercio, in presenza dei requisiti di imprenditorialità dell'attività (per obbligo ex L. 178/2020, oppure per scelta), dovrà procedere all'iscrizione, non rilevando, se non per le locazioni brevi, il numero di unità destinate alla locazione stessa.