Mediocredito imprenditoriale: novità dal 2025

Le nuove disposizioni entrate in vigore il 12 gennaio 2024, riguardano i seguenti aspetti:
gli importi salgono dai precedenti 40.000 euro più 10.000 euro in credito frazionato, agli attuali 75.000 euro oppure 100.000 euro se destinati a srl ordinarie. In entrambi i casi il Fondo di garanzia per le PMI non potrà superare la copertura dell'80% del rischio di credito per importi fino a 50.000 euro, mentre per importi superiori la garanzia non potrà eccedere il limite del 60%
le Società a responsabilità limitata diventano soggetti elegibili al microcredito. Solo in questo caso, sarà possibile richiedere anche garanzie reali e non esclusivamente personali.
non è più previsto il credito frazionato ma si potranno erogare gli importi deliberati in un'unica tranche;
viene cancellato il limite dei 5 anni di Partita Iva per tutte le imprese richiedenti e vengono inoltre cancellati i limiti dimensionali riguardanti l'attivo patrimoniale, i ricavi lordi e l'indebitamento; La durata massima del finanziamento viene aumentata fino ad un massimo di 10 anni, comprensivi di eventuali periodi di pre-ammortamento.
Mediocredito imprenditoriale: finalità
Come previsto dal decreto 176/2014, la concessione di finanziamenti è finalizzata:
all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario,
alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori,
al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; finanziamenti concessi alle società di persone e alle società di cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci,
al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche del finanziamento,
non può essere usato per la ristrutturazione del debito
Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:
Lavoratori autonomi o imprese individuali con dipendenti superiori alle 5 unità;
Società di persone, srl o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiori alle 10 unità